Di seguito potete trovare tutte le domande più frequenti relative al Servizio Civile. Se non trovate ciò che state cercando, non esitate a contattarci al nostro indirizzo mail!

1. Che cos’è il Servizio Civile Nazionale?

Il Servizio Civile Volontario è un’alternativa al servizio militare, discendente diretto dell’obiezione di coscienza. E’ un’opportunità per i giovani di difendere la propria patria in modo non violento attraverso progetti di integrazione sociale e di solidarietà, ponendo particolare attenzione ai settori ambientale, forestale, storico artistico, culturale e della protezione civile. E’ inoltre un’occasione per ampliare il proprio bagaglio culturale, vivendo un’esperienza di formazione che può essere spesa nel corso della vita lavorativa.

2. Quindi, il Servizio Civile Nazionale è un lavoro?

No, il Servizio Civile non è un lavoro. E’ un anno che il volontario decide di dedicare alla propria crescita personale. Talvolta può tramutarsi in occasione di lavoro presso l’ente nel quale si è svolto il servizio, ma non deve essere vissuto soltanto nell’ottica di un possibile futuro impiego.

3. E quanto dura il Servizio?

Il Servizio ha una durata pari a 12 mesi per i progetti nazionali ed 11 mesi per i progetti regionali.

4. Posso fare Servizio Civile anche all’estero?

Sì, è possibile effettuare Servizio Civile nelle sedi estere presso le quali è prevista l’organizzazione di progetti di pacificazione e cooperazione tra i popoli. I progetti vengono solitamente organizzati da Amministrazioni ed Enti facenti parte dell’Unione Europea.

5. Ed è compatibile anche con altre attività?

Sì, i volontari possono svolgere attività di studio e/o lavoro subordinato o autonomo se compatibile con la corretta prestazione di servizio.

6. Dove posso trovare informazione sui vari progetti così da poter scegliere quello più adatto a me?

In allegato ad ogni bando viene fornito un elenco completo dei progetti previsti. Il bando è reperibile sul sito dell’UNSC, sui siti dei vari Enti coinvolti e sul sito del Co.Pr.E.S.C. della provincia d’interesse.

7. Quali sono i requisiti necessari per fare domanda di Servizio Civile Volontario?

Alla data di presentazione della domanda, i giovani interessati senza distinzione alcuna di sesso, devono presentare i seguenti requisiti:
– Devono aver compiuto 18 anni e non devono aver superato i 28 anni e 364 giorni;
– Devono essere cittadini dell’Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
– Non devono aver subito condanna anche non definitiva con pena di reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo, per delitto contro la persona o per trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materiale esplodente. Non deve inoltre esser stato condannato per favoreggiamento o appartenenza a gruppi eversivi, terroristici o facenti pare della criminalità organizzata.

8. Quali sono le altre categorie che non possono fare domanda di Servizio?

Non possono prestare Servizio Civile gli appartenenti alle forze di polizia e militari, chiunque abbia già prestato Servizio o lo abbia interrotto prima della scadenza dei 12 mesi e, infine, coloro che abbiano avuto con l’Ente progetti di collaborazione retribuita superiore a tre mesi nel corso dell’anno precedente.

9. Quali documenti devo allegare alla domanda?

E’ necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido, l’allegato 3 compilato con i titoli di studio conseguiti, il curriculum vitae, copie dei titoli in possesso ed altri documenti ritenuti significativi. Non occorre presentare il certificato di idoneità fisica.

10. Quanto tempo ho per presentare la domanda ed a chi devo indirizzarla?

La domanda può essere presentata soltanto in seguito all’uscita del bando entro i termini previsti dal bando stesso (solitamente un mese) e va indirizzata all’Ente di interesse. Le domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti non verranno accolte.

11. Quante domande di partecipazione posso presentare?

Si può presentare una sola domanda per un unico progetto a scelta tra quelli inseriti sia nel bando nazionale che in quello regionale. La presentazione di più domande equivale all’esclusione da tutti i progetti.

12. Mentre attendo la graduatoria definitiva relativa al progetto per il quale ho fatto domanda, posso presentare domanda per un progetto inserito in un bando successivo?

Sì, è possibile. Tuttavia, se si viene selezionati per entrambi i progetti non si potrà optare per la seconda scelta nel caso si sia già preso servizio.

13. Come avvengono le selezioni?

In seguito alla domanda, ogni candidato dovrà sostenere una selezione ad opera dell’Ente presso il quale si è fatto richiesta. Sarà compito dell’Ente comunicare la data e la sede in cui avverrà il colloquio. In caso di mancata presenza del volontario, questo verrà automaticamente escluso dal progetto. In sede di colloquio, ai fini di stilare la graduatoria, verrà attribuito un punteggio al candidato in base ai titoli di studio conseguiti ed alle attitudini personali poste in relazione al progetto per il quale concorre.

14. Quando le graduatorie provvisorie divengono definitive?

Le graduatorie stilate dagli Enti in fase di colloquio divengono definitive in seguito alla verifica da parte dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile dei seguenti requisiti:
– Limiti di età del candidato;
– Possesso della cittadinanza italiana;
– Godimento dei diritti politici;
– Assenza di condanne penali.
Eventuali esclusioni vengono comunicate tempestivamente agli Enti che, a loro volta, le comunicano ai candidati prima di pubblicizzare le graduatorie sui rispettivi siti.

15.Cosa succede se non mi presento in servizio nel giorno e nella data indicati sul contratto?

In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto a fornire una giustificazione in merito alle cause che gli hanno impedito di prendere servizio. Non presentarsi presso l’Ente nella data stabilita dal contratto equivale alla rinuncia, fatto salvo nel caso in cui i motivi dell’assenza siano da attribuire ad una malattia debitamente certificata. In questo caso, il volontario viene considerato in servizio, ma gli verranno scalati i giorni di assenza dai quindici giorni di malattia di cui dispone durante l’anno. Nel caso venissero superati i quindici giorni, in mancanza di cause gravi e certificate, scatta la rinuncia.

16. Cosa si intende per rinuncia?

La rinuncia avviene nel caso in cui il volontario non prenda servizio o dichiari di non voler prendere servizio. La rinuncia dà diritto di presentare domanda in un bando successivo.
Qualora avvenga, si procede allo scorrimento della classifica degli idonei al servizio.

17. Cosa si intende invece per interruzione?

L’interruzione avviene quando il volontario prende servizio e solo successivamente dichiari di non voler mantenere il rapporto di collaborazione con l’Ente. In questo caso, il volontario non conserva il diritto di presentare domanda di servizio in occasione di un successivo bando. L’interruzione ricorre anche in caso di malattia superiore ai 30 giorni non dovuta a cause di servizio, in tal caso, conserva il diritto a ripresentare domanda.

18. Cosa succede in caso di interruzione?

In caso di interruzione il volontario viene sostituito, ma soltanto se avviene entro tre mesi dall’inizio del servizio poiché coloro che subentrano devono svolgere almeno nove mesi di servizio civile.

19. Quali sono gli orari di servizio?

Gli orari dipendono dal progetto al quale si è scelto di aderire, ma non devono mai essere inferiori alle 30 ore di servizio settimanale salvo i casi nei quali l’Ente ha deciso di optare per il monte annuo, in quel caso i volontari devono essere impegnati per almeno 12 ore settimanali da articolare su 5 o 6 giorni.
Per i volontari non è prevista né l’applicazione della disciplina dello straordinario né del recupero ore aggiuntive salvo casi eccezionali.

20. In quanto volontario, mi spetta un riconoscimento economico? Se sì, quali sono i miei doveri fiscali?

Ai volontari spetta un riconoscimento economico pari a 14,46 Euro giornalieri per un totale mensile di 433,80 Euro.
Ai volontari impiegati in un progetto all’estero spetta un’indennità estera giornaliera di 15 Euro ed un contributo giornaliero di 20 Euro per il vitto e l’alloggio.

Per i volontari avviati prima del 18 aprile 2017 (entrata in vigore del dlgv 40/17 – istituzione del servizio civile universale) i compensi ai fini del trattamento fiscale sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 13 del DPR 22/12/1986, n. 917 e successive modifiche (compenso da collaborazioni coordinate e continuative).
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale non applica imposte sul compenso qualora non venga raggiunta la quota annua di imponibilità.

Per i volontari avviati dal 18 aprile 2017 (entrata in vigore del dlgv 40/17 – istituzione del Servizio civile universale) gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti ex art. 16 comma 3 del succitato Decreto. “Gli assegni attribuiti ai volontari in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali”. Ai giovani ammessi a svolgere il Servizio civile universale, in caso di servizio civile all’estero, verrà corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell’anno di riferimento.

21. Dispongo di giorni di permesso?

Sì, il volontario ha a disposizione 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali non frazionabili in permessi orari.
I volontari possono inoltre usufruire di permessi extra per le seguenti circostanze: donazione di sangue (massimo 4 donazioni per i ragazzi e 2 per le ragazze); nomina alla carica di presidente, segretario, scrutatore del seggio elettorale e rappresentanti di lista per la durata del periodo elettorale; esercizio del voto (1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 chilometri di distanza dal luogo di servizio e 2 giorni per i residenti oltre i 300 chilometri, 3 giorni per i volontari impiegati in progetti europei e 5 per i volontari in paesi extra europei); convocazione a comparire in udienza come testimone (1 giorno).

22. E di giorni di malattia?

Il volontario ha a disposizione 15 giorni di malattia retribuita. Al termine di questi ha diritto ad altri 15 giorni, ma l’importo economico viene decurtato. In caso in cui vengano superati anche questi, il volontario perde il diritto al servizio. La sostituzione per malattia è possibile soltanto se avviene nei primi tre mesi della presa in servizio, in caso contrario il volontario non verrà sostituito. Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l’orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno conteggianti nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio.
In caso di interruzione per malattia, qualora conservi i requisiti necessari, il volontario può fare domanda per un bando successivo, ma solo nel caso non abbia svolto servizio per un periodo superiore ai 6 mesi.

23. A quali benefici ho diritto svolgendo il Servizio Civile?

E’ possibile ottenere crediti formativi spendibili sia nell’ambito degli studi che della formazione. Il periodo di Servizio Civile inoltre può essere valutato nei concorsi pubblici come servizio prestato presso Enti Pubblici, inoltre, nei concorsi per l’accesso a carriere quali i Vigili del Fuoco e Corpi Forestali dello Stato, il 10% dei posti è riservato a chi ha prestato almeno 12 mesi di servizio nelle attività istituzionali di tali corpi.
I periodi di Servizio Civile Nazionale svolti a partire dal 1 gennaio dell’anno 2009 possono essere riscattati, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione.

24. Quali sono i miei doveri in quanto volontario?

Il volontario ha il dovere di presentarsi presso la sede dell’Ente che realizza il progetto nella data e nell’ora indicati nella comunicazione di servizio e, in caso, comunicare all’Ente un eventuale rinuncia.
Le assenze per malattia o per permesso devono essere comunicate tempestivamente all’Ente e, nel primo caso, devono essere complete di certificazione medica. Il volontario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive ricevute dall’OLP, partecipare alla formazione generale e specifica, rispettare scrupolosamente l’orario previsto per le attività del progetto e non assentarsi senza l’autorizzazione del proprio OLP.
Deve, inoltre, rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto, mantenere una condotta corretta ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona.
Infine, ha il divieto di divulgare informazioni e dati riservati di cui sia venuto a conoscenza durante il periodo di servizio.

25. Quali sono le sanzioni previste in caso di infrazione alle regole?

Le sanzioni, ordinate per gravità dell’infrazione commessa, sono le seguenti:
– Rimprovero scritto (inosservanza degli orari ed assenza ingiustificate; condotta non conforme a principi di correttezza; negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili);
– Decurtazione della paga, da un minimo pari all’importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio (violazione ripetuta delle norme che comportano un richiamo scritto; rifiuto ingiustificato di seguire le direttive dell’OLP; comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti);
– Esclusione dal servizio (violazione ripetuta delle norme che comportano la decurtazione della paga; persistente ed insufficiente rendimento del volontario; comportamento da cui derivi un grave danno all’Ente; all’UNSC o a terzi; comportamenti che implichino una responsabilità penale a titolo di colpa o dolo; assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio; assenza eccedenti giorni di permesso e di malattia).

26. Come posso ottenere l’attestato di fine servizio?

L’attestato può essere autoprodotto dal volontario tramite un servizio offerto dal portale online dell’UNSC, potrà però essere stampato soltanto tre mesi dopo la fine del Servizio Civile e, comunque, non oltre i 24 mesi successivi. Per ottenere l’attestato è necessario che il volontario abbia svolto i 12 mesi di servizio, 9 in qual caso sia subentrato in seguito ad una rinuncia.
L’attestato spetta anche a chiunque abbia svolto almeno 6 mesi di servizio, ma sia stato costretto ad interrompere per motivi di malattia o di forza maggiore per causa di servizio. Nel caso non sia possibile attivare la procedura di stampa, significa che il volontario manca delle condizioni necessarie al rilascio. Qualora pensi si tratti di un errore, può rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per chiarimenti.

27. E nel caso non potessi richiedere l’attestato di fine servizio?

Nel caso non si disponga dei requisiti necessari per la richiesta dell’attestato di fine servizio, è possibile richiedere al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale un certificato relativo al periodo di servizio prestato.